In vigore dal 12 novembre, il Decreto legge del 11 novembre 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269), approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, rafforzando anche i controlli preventivi.
Il presente decreto sarà ora presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tra le novità, si prevede la sospensione da parte dell’Agenzia delle Entrate (entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito) e per un periodo non superiore a 30 giorni, dell’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
– alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
– ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
– ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Come si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.
In particolare, si estende l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il c.d. Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
L’obbligo del visto di conformità non sussiste:
– se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate;
– ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).
Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Viene inoltre esteso l’obbligo per il visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%” (di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Infine, viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
A seguito delle modifiche previste dall’articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto antifrode, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per:
– gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
– efficienza energetica;
– rischio sismico;
– impianti fotovoltaici:
– colonnine di ricarica.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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