Lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. Direttiva copyright) è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri in data 4 novembre 2021.
Tra le novità, alcune delle quali appaiono di portata storica, si segnalano il riconoscimento delle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori, l’apprezzamento del ruolo degli organismi di gestione collettiva e l’introduzione di meccanismi trasparenti in linea con l’era digitale.
Le disposizioni normative contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva Ue in tema di diritti di autore approvato nella seduta del CDM del 4 novembre 2021 dettano nuovi obblighi in tema di trasparenza, di adeguamento contrattuale e, da ultimo, di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera al fine di tutelare la parte debole del rapporto contrattuale (titolare del diritto di autore o artista).
Tali misure, che sono destinate ad impattare notevolmente sulla vigente legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633), garantiscono anche nuove opportunità per l’industria creativa.
Da un lato, il valore degli autori e quello degli artisti interpreti ed esecutori acquista una posizione centrale e, dall’altro, viene assicurata una maggiore trasparenza nell’utilizzo delle opere da parte delle piattaforme digitali.
Viene affermato il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale od effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti da corrispondere agli autori, agli artisti, agli interpreti o esecutori dell’opera.
In sostanza, gli artisti, interpreti ed esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali.
Le entrate originate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming dovranno essere distribuite in modo proporzionato.
In alcuni limitati casi, la remunerazione di autori e artisti, anziché essere commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario.
Nell’ipotesi di mancato accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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