Il legislatore, con i commi 923 e 924, dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte ex articoli 24 e 25 del Dpr n. 600/1973, dell’Iva e delle imposte sui redditi per federazioni, enti e società che operano in competizioni sportive di interesse nazionale in corso di svolgimento.
Partendo da queste previsioni, la circolare n. 3/2022, fa un raffronto tra la tale sospensione e quelle precedenti previste dal legislatore per fronteggiare la pesante crisi economica e di liquidità per gli operatori dello sport di interesse nazionale. Si tratta, in particolare, di quelle previste:
– dall’articolo 61, comma 5, del Dl n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), come modificato dall’articolo 127 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), per i versamenti di ritenute alla fonte e Iva in scadenza nel periodo 2 marzo – 30 giugno 2020;
– dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per i versamenti di ritenute alla fonte, Iva e imposte sui redditi in scadenza nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021.
Inoltre la circolare chiarisce alcuni aspetti riguardanti il perimetro soggettivo e oggettivo della nuova sospensione dei versamenti tributari introdotta per enti e società del settore sportivo, di seguito più compiutamente richiamati.
In base al comma 923 beneficiari della sospensione dei versamenti risultano essere “le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020”.
In merito a tale previsione la circolare chiarisce che trattasi di soggetti che operano in competizioni sportive di interesse nazionale o internazionale, sia a livello professionistico che dilettantistico, purché le competizioni siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della norma, ovvero al 1° gennaio 2022.
I requisiti soggettivi indicati dalla novella normativa risultano essere gli stessi previsti dalla legge di bilancio 2021 in relazione al periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021, ma diversi da quelli previsti dal “Cura Italia” per il periodo 2 marzo – 30 giugno 2020. In tale ultimo caso, infatti, a beneficiare della sospensione erano stati tutti i soggetti ivi indicati, anche quelli che non operavano in alcuna competizione sportiva in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
In base alla norma rientrano nella sospensione prevista dalla legge di bilancio 2022 i versamenti:
– delle ritenute alla fonte ex articolo 24 e 25 del Dpr n. 600/1973, le cui scadenze ricadono nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2022;
– dell’Iva, le cui scadenze ricadono nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
– delle imposte sui redditi, le cui scadenze ricadono nel periodo 10 gennaio – 30 aprile 2022.
Si tratta di tutti i versamenti in autoliquidazione, inclusi quelli dovuti per effetto della rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie. La ratio della norma, infatti, è quella di sospendere i versamenti le cui scadenze intervengono ordinariamente nel periodo indicato dalla norma stessa.
Conseguentemente, non rientrano nell’agevolazione i versamenti dovuti in virtù di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, anche se riferiti a importi oggetto di rateazione, nonché i versamenti delle somme da ravvedimento in scadenza nel periodo oggetto di sospensione. Il ravvedimento, infatti, è un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute, ancorché su spontanea iniziativa del contribuente.
Non sono da sospendere, inoltre, i versamenti dovuti a titolo di Irap. La norma, infatti, non include tale imposta tra quelle oggetto del beneficio e, sottolinea la circolare, questa non costituisce una imposta sui redditi.
Gli enti e le società sportive che hanno già beneficiato delle interruzioni dei versamenti previste dal decreto “Cura Italia” e dalla legge di bilancio 2021, qualora abbiano optato per regolarizzare la situazione per mezzo del pagamento rateale, possono, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla novella normativa, sospendere il versamento delle rate in scadenza nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2022.
In proposito si ricorda, infatti, che il pagamento rateale è stato ammesso per la regolarizzazione:
– dei versamenti di ritenute alla fonte e dell’Iva in scadenza nel periodo 2 marzo – 30 giugno 2020, da corrispondere senza sanzioni e interessi in massimo 24 rate mensili di pari importo da gennaio 2021 a dicembre 2022 per la metà dell’importo dovuto (decreto “Agosto”, articolo 97, Dl n. 104/2020);
– dei versamenti di ritenute alla fonte, dell’Iva e delle imposte sui redditi in scadenza nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021, da corrispondere senza sanzioni e interessi in massimo 24 rate mensili da maggio 2022 ad aprile 2023 (comma 37, articolo 1, legge di bilancio 2021).
Trattandosi di versamenti in autoliquidazione con scadenza nel periodo interessato dalla nuova sospensione, l’ammontare complessivo delle rate sospese potrà, quindi, essere regolarizzato secondo le modalità previste dal comma 924.
In base alle disposizioni previste dal comma 924 della legge di bilancio 2022, l’ammontare complessivo dell’imposta sospesa per il periodo 1° gennaio – 30 aprile 2022 deve essere versato:
– in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022;
oppure:
– in forma rateale, ovvero pagando fino a massimo 7 rate mensili di pari importo per il 50% dell’imposta dovuta, di cui la prima rata entro il 30 maggio 2022 e le successive entro il giorno 30 dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022, il restante 50% dell’imposta dovuta entro il 16 dicembre 2022.
Attenzione però alla questione degli interessi. Con le precedenti sospensioni il legislatore ha voluto concedere un “dilazionamento” dei pagamenti senza che siano corrisposti interessi (oltre che le sanzioni). Per la nuova sospensione il comma 924 prevede in maniera espressa che gli interessi non sono dovuti qualora il versamento sia effettuato in un’unica soluzione. Nel caso di versamento rateale, invece, la previsione normativa secondo cui “Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi” potrebbe indurre a pensare che per le rate successive alla prima questi siano dovuti. Tale interpretazione, più confacente alla previsione letterale della norma, rappresenterebbe tuttavia un netto cambio di rotta rispetto alle scelte sinora prese dal legislatore.
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