Gli effetti prodotti dall’accettazione tacita delle opere appaltate – quando il committente non procede ad alcuna “formalizzazione” dell’accettazione delle opere realizzate dalle società appaltatrici – sulla disciplina del super ammortamento; la corretta applicazione della norma che ha recepito la direttiva Ue “Dac 6” in materia di meccanismi transfrontalieri e la determinazione della base imponibile Iva in caso di cessione di crediti deteriorati (Non Perfoarming Loans o NPLs). Sono gli argomenti trattati dall’Agenzia in tre risoluzioni di fine anno (nn. 77, 78 e 79 del 31 dicembre 2021).
Premettendo che, dal punto di vista fiscale, l’ipotesi di accettazione tacita non è espressamente disciplinata dalle disposizioni legislative concernenti il super ammortamento, né specificata in documenti di prassi, attraverso la risoluzione n. 77/2021, l’amministrazione, richiamando l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione in materia (sentenza n. 10582/2015), afferma che, al pari dell’accettazione espressa, quella tacita è ritenuta idonea a configurare il conseguimento di un ricavo o il sostenimento di un costo ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera b), del Tuir. Pertanto, l’accettazione per facta concludentia non può essere ostativa all’accesso al super ammortamento.
Con la risoluzione n. 78/2021, fornisce, come detto, chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 100/2020, che ha recepito la direttiva Ue n. 2018/822 (la Dac 6), a cui ha fatto seguito il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2020, con particolare riguardo alla sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare, ai sensi della richiamata normativa, gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento effettuati a favore delle società controllate non residenti (Tp adjustment), in presenza di determinate caratteristiche.
Infine, con la risoluzione n. 79/2021, precisa, che per la determinazione della base imponibile Iva della cessione riguardante crediti deteriorati occorre far riferimento alla differenza tra il “valore economico” dei crediti al momento della cessione e il prezzo pagato al cedente per l’acquisto di questi ultimi. In particolare, tale “valore economico” riflette la valutazione alla quale giunge il soggetto passivo che acquista il portafoglio di NPLs all’esito di analisi dettagliate e documentate circa l’effettivo valore dei crediti da acquistare; valore che si concretizza nella stima dei flussi di incasso attesi dalla gestione del portafoglio, tenendo conto dello stato di deterioramento dei crediti da acquistare.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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