Rientra tra gli interventi “trainati” ai fini della detrazione 110% anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. In particolare, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nel caso di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente. Questo uno dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 369 dell’Agenzia dell’8 luglio 2022.
L’istante intende realizzare nell’abitazione dove risiede la sostituzione di tutti i serramenti esistenti, per una parte dei quali si tratterà di mera sostituzione, senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre per altri due serramenti si amplierà la superficie totale. L’istante intende, inoltre, installare ex novo anche due nuovi velux al piano sottotetto. A tal proposito, l’istante chiede se:
– può fruire del Superbonus con riferimento unicamente alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare in alcun modo geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti
– la sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti per conseguire un risparmio energetico sia autonoma rispetto a quello di sostituzione dei serramenti
– può beneficiare del Superbonus per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti. In tale ultimo caso, chiede se è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e quale sia il massimale di spesa.
L’Agenzia riprende innanzitutto il riferimento normativo di cui all’articolo 119, comma 2, del Dl “Rilancio” che cita “l’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente”. La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi in questione (“trainati”) sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi (“trainanti”) di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Fatte le premesse normative, l’Agenzia ritiene che rientra tra gli interventi “trainati” ai fini della detrazione 110% anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. In particolare, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nel caso di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
Riguardo all’installazione delle chiusure oscuranti, la circolare n. 30/2020 ha chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento va considerato in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi per i quali è possibile fruire della detrazione ecobonus (articolo 14 del Dl n. 63/2013). In base al richiamo al citato articolo 14, contenuto nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, tali interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e a patto che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche che tali sistemi devono possedere, l’Agenzia rimanda al “Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti” pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).
Infine, conclude l’Agenzia, se la sostituzione delle chiusure oscuranti è disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60mila euro per unità immobiliare.
fonte fiscooggi.it