Sono 1.102 i beneficiari del credito d’imposta, relativo al 2020, riconosciuto per le sponsorizzazioni sportive, entrati nel primo elenco definitivo pubblicato sul sito del dipartimento per lo Sport. Accanto a ogni nominativo, oltre al codice fiscale, l’ammontare del contributo assegnato.
La somma potrà essere spesa, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6954”, istituito con la risoluzione n. 69/2021.
Lo scorso 12 ottobre era stato pubblicato l’elenco provvisorio dei richiedenti l’agevolazione.
Possono accedere al bonus previsto dal decreto “Agosto” (articolo 81, comma 1, Dl n. 104/2020) e prorogato dal decreto “Sostegni-bis” anche alle spese sostenute nel 2021, i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline olimpioniche. Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati nei periodi agevolabili. La disciplina attuativa della misura, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione della domanda sono stati definiti con il Dpcm 30 dicembre 2020.
Il dipartimento per lo Sport precisa che l’istruttoria per il periodo 2020 non si è ancora conclusa, sta infatti proseguendo l’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato delle domande pervenute per verificare che i soggetti non abbiano già ottenuto contributi statali eccedenti 200mila euro nell’arco degli ultimi tre anni. Terminata la procedura sarà pubblicato un secondo elenco di beneficiari.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
La somma portata in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal dipartimento pena lo scarto dell’operazione di versamento.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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