Con la legge europea 2019-2020, n. 238/2021, sono stati modificati alcuni principi contabili nazionali che hanno rilevanza per il bilancio e sul decreto 127/1991 relativo al bilancio consolidato.
L’Organismo italiano di Contabilità il 2 marzo 2022 ha posto in pubblica consultazione, fino al prossimo 18 marzo 2022, gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione.
Le novità si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.
Per quanto riguarda l’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio – è stato disposto che gli enti di investimento e le imprese di partecipazioni finanziarie non avranno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese. In conseguenza di questa modifica normativa, la disciplina contabile dei derivati prevista dall’art. 2426, numero 11 c.c. e declinata dall’OIC 32, si applica a tali società.
Inoltre, tali enti non sono più esonerati dal redigere la nota integrativa e non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII “Crediti” e i ratei e risconti passivi nella voce D “Debiti”.
Di interesse è anche la disposizione sul divieto di compensazione delle partite: qualora, però, la legge la ammetta, la società deve indicare nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, nel caso la società abbia ricevuto contributi pubblici commisurati al costo di immobilizzazioni immateriali e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione, si indicano nell’informativa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo.
OIC 25: Compensazione di attività e passività tributarie – Nella nota informativa delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, l’ente dà informativa degli
importi lordi:
– dei crediti e debiti tributari compensati ai sensi del paragrafo 33;
– delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del conto economico “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativa si deve fornire l’informativa sugli importi lordi prevista dal paragrafo 94A.
In materia di bilancio consolidato, la direttiva 34/2013 stabilisce che tutte le imprese controllate siano oggetto di consolidamento, a prescindere dall’ubicazione della sede legale delle stesse.
Al fine di determinare la totalità dei diritti di voto, detta direttiva prevede di non considerare:
– le azioni proprie;
– le azioni incrociate (ad esempio quelle della controllante detenute dalla controllata);
– le azioni detenute da persone fisiche per conto di tali imprese.
Poiché ciò non era incluso nella normativa italiana, sono stati aggiunti dei commi che ammettono:
– che la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata debba essere ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote detenute dall’impresa partecipata stessa (o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese);
– che le imprese controllate siano oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono state costituite.
A tali fini, l’OIC 17 è stato modificato.
Rimanendo nell’ambito dell’OIC 17 e dell’esonero dall’obbligo di redazione del consolidato, la direttiva ha sancito che per stabilire se una società è esonerata dal redigere il bilancio consolidato, occorre verificare se il gruppo non supera determinati limiti dimensionali, attraverso uno dei seguenti metodi:
– si simula il consolidamento e si verifica il superamento di detti limiti;
– si raggruppano i bilanci delle società controllate e si verifica se sono superati i limiti dimensionali incrementati del 20%.
La norma italiana non conteneva specificazioni in tal senso e, quindi, per recepire la direttiva, l’art. 24 della Legge 238/2021 ha modificato l’art. 27 del Dlgs. 127/91 prevedendo che la verifica dei limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata (quindi dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento), anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento).
In tale caso, il totale degli attivi ed il totale dei ricavi sono maggiorati del 20 per cento.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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