Legittimo il rifiuto dell’amministrazione finanziaria tedesca di esentare dall’Iva le prestazioni di insegnamento del nuoto fornite da un’apposita scuola. Secondo la Corte Ue, infatti, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, esentato dall’imposta in base all’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112, non comprende tale disciplina sportiva.
La fattispecie e la questione pregiudiziale
Nella controversia in esame, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la amministrazione finanziaria tedesca a una scuola di nuoto in relazione al rifiuto dell’amministrazione stessa di esentare dall’Iva le prestazioni di insegnamento del nuoto fornite dalla stessa.
In tale scuola di nuoto, che riveste la forma di società di diritto civile, vengono impartite lezioni sull’apprendimento delle basi e delle tecniche del nuoto. A tale titolo, essa ritiene che dette prestazioni debbano essere esentate dall’Iva.
Di diverso avviso l’amministrazione finanziaria che ha ritenuto tali prestazioni non rientranti nell’ambito delle esenzioni dall’imposta.
La questione è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue una questione con cui chiede, in sostanza, se la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112, debba essere interpretata nel senso che essa comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.
Le valutazioni della Corte Ue
L’articolo 132 della Direttiva n. 2006/112 prevede esenzioni dirette a favorire alcune attività di interesse pubblico. Tuttavia, tali esenzioni non riguardano tutte le attività di interesse pubblico, ma solo quelle che vi sono elencate e descritte in modo particolareggiato.
La Corte ha già dichiarato che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, questa regola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per specificare le esenzioni di cui al menzionato articolo 132 debbano essere interpretati in modo da privare le esenzioni stesse dei loro effetti.
La Corte Ue rileva che l’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112 non contiene alcuna definizione della nozione di “insegnamento scolastico o universitario”.
Ciò posto, la Corte ha dichiarato, per un verso, che la trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli studenti è un elemento particolarmente importante dell’attività di insegnamento.
D’altra parte, la Corte ha precisato che la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai sensi della direttiva n. 2006/112, non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.
Pertanto, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112 include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate.
Ne consegue che, mediante tale nozione, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento a un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.
Di conseguenza, la nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.
Sulla base di tali considerazioni occorre verificare se l’insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto, possa rientrare nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che sussiste un rilevante interesse generale all’insegnamento del nuoto e che tale circostanza consente, ai fini dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112, di distinguere tale insegnamento da altri apprendimenti, quali l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, di cui si è trattato nella controversia che ha dato luogo alla sentenza del 14 marzo 2019, causa C- 449/17.
Tuttavia, la Corte Ue ritiene che benché l’insegnamento del nuoto impartito da un’apposita scuola, presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.
Del resto, pur non potendosi negare l’importanza delle conoscenze trasmesse nell’ambito dell’insegnamento della guida automobilistica e di quello della vela, in particolare per far fronte a situazioni di emergenza e, più in generale, per garantire la sicurezza e l’integrità fisica delle persone, la Corte ha già dichiarato, che tali insegnamenti non rientrano nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva n. 2006/112.
Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che la nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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