Il corrispettivo annuale corrisposto alla banca che, in base a una convenzione, gestisce la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese e la custodia di titoli e valori di un Comune, è esente da Iva. Questo perché il Comune non ha mai usufruito di tale ultimo servizio che, al contrario, avrebbe attratto il richiamato compenso nel perimetro di applicazione dell’imposta.
È quanto statuito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 8 del 10 gennaio 2022, fornita a un Comune che, nell’ultima fattura ricevuta dall’Istituto di credito in relazione al corrispettivo, si è visto addebitare l’Iva sulla base del fatto che l’astratta previsione in convenzione del servizio di custodia titoli e valori potesse giustificare la non applicabilità dell’esenzione.
In effetti, osserva l’Agenzia, l’articolo 10, comma 1, n. 1), del decreto Iva prevede l’esenzione dall’imposta, tra le altre, per “le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti” e, ancora, al n. 4) dello stesso articolo per “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli … eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli”.
Ma, nel caso concreto la banca concessionaria ha fornito esclusivamente le prestazioni previste dall’articolo 2 della Convenzione (“il servizio di tesoreria e cassa ha per oggetto lo svolgimento da parte dell’affidatario concessionario di tutte le attività previste dal predetto testo unico, cioè tutte le attività inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune, oltreché la custodia di titoli e valori nonché ogni adempimento connesso previsto dalla legge, dallo statuto vigente, dai regolamenti del Comune o da norme pattizie (…)”) ovvero il servizio di “riscossione delle entrate” e “il pagamento delle spese facenti capo al Comune”. In particolare, il Comune istante “non ha mai usufruito del servizio di custodia di titoli e valori e presso la Tesoreria comunale non ci sono valori e titoli in custodia gestiti dall’Istituto di credito”.
Pertanto, tenuto conto che le descritte prestazioni di servizio rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del Dpr n. 633/1972, l’Agenzia ritiene che il corrispettivo annuo spettante alla banca sia esente dall’imposta.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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