Nuove e maggiori risorse per mantenere in vita e potenziare l’agevolazione introdotta dal “decreto Rilancio” a sostegno del settore editoriale danneggiato dall’emergenza sanitaria. Al bonus connesso all’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate pubblicate sono destinati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. È quanto prevedono i commi 378 e 379 dell’articolo 1, legge 234/2021, disponendone il riconoscimento anche per l’anno in corso e per il prossimo.
La norma istitutiva della misura di favore (articolo 188, Dl 34/2020) aveva inizialmente attribuito alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Roc (Registro degli operatori di comunicazione) un credito d’imposta in misura pari all’8% di quanto speso nel 2019 per la carta impiegata nella stampa delle loro pubblicazioni, entro il limite di 24 milioni di euro stanziati per l’anno 2020. Con il successivo “decreto Agosto” (articolo 96, comma 2, Dl 104/2020), le risorse a disposizione erano state incrementate a 30 milioni di euro, con entità del bonus innalzata al 10%. Il “decreto Sostegni bis”, da ultimo, aveva ribadito la misura agevolativa anche per l’anno successivo, confermando sia l’intensità del contributo (10% delle spese sostenute per la carta) sia l’ammontare dello stanziamento di fondi, ossia altri 30 milioni di euro per l’anno 2021 (articolo 67, commi da 9-bis a 9-quater, Dl 73/2021).
Su tale impianto normativo è ora intervenuta l’ultima legge di bilancio, con tre azioni fondamentali:
– il credito d’imposta spetterà anche negli anni 2022 e 2023;
– la consistenza dell’agevolazione è triplicata, essendo elevata dal 10 al 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022;
– il limite massimo di spesa è raddoppiato, passando dai 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ai 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
È stato poi puntualizzato che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella norma originaria del bonus (il citato articolo 188 del decreto legge 34/2020), che, a sua volta, richiama quelle dettate dalla legge finanziaria 2004 in riferimento all’analogo beneficio previsto per quell’anno (articolo 4, commi da 182 a 186, legge 350/2003) e dal relativo regolamento di attuazione (Dpcm 318/2004), nonché quelle che disciplinano la procedura di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali (articolo 1, comma 6, Dl 40/2010). Ne consegue, tra le tante regole, che:
– la spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici;
– non è agevolabile l’acquisto di carta utilizzata per la stampa di determinati prodotti (quotidiani e periodici contenenti inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50% dell’intero stampato, su base annua; quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; quotidiani o periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione; quotidiani e periodici di pubblicità, cioè diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente a incentivarne l’acquisto; quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza; quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o servizi; cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; pubblicazioni finalizzate all’acquisizione di contributi, offerte o elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici o di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato o ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; quotidiani e periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli per i quali è possibile avvalersi del regime Iva speciale ex articolo 74, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972; prodotti editoriali pornografici);
– per accedere al bonus, le imprese editrici interessate devono presentare domanda accedendo all’area riservata dell’apposita procedura on line. In caso di risorse finanziarie insufficienti rispetto agli importi complessivamente richiesti, le stesse saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale. Gli elenchi delle imprese alle quali è riconosciuto il contributo fiscale, con il relativo importo spettante, sono pubblicati sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
– il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;
– l’importo del bonus va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è concesso e in quelle delle annualità successive, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;-
il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi, con ogni altra agevolazione prevista da norme statali, regionali o europee, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (articolo 2, commi 1 e 2, legge 198/2016 e conseguente Dlgs 70/2017).
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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