I servizi tesi alla certificazione delle competenze in lingua inglese, di musica e arti performative, resi a scuole pubbliche italiane, che operano in esenzione Iva, da una Charity educativa ed ente Certificatore internazionale, con sede legale nel Regno Unito, riconosciuto dal Miur, sono esonerati dall’applicazione dell’Iva. L’ente potrà fatturare tali prestazioni dal proprio numero identificativo inglese, specificando che si tratta di servizi di certificazione o corsi di formazione per i quali ricorrono i requisiti per l’esenzione (articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto Iva) e che sono soggetti al reverse charge obbligatorio (articolo 17, comma 2, dello stesso decreto Iva).
È la conclusione raggiunta dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 750 del 27 ottobre 2021, nella quale sfuma i dubbi dell’istante, nati dalla lettura della consulenza giuridica n. 6/2021, in relazione al requisito soggettivo, necessario per l’applicazione dell’esenzione Iva.
In proposito, l’amministrazione osserva che il caso esaminato nella richiamata consulenza giuridica ha riguardato le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale” che soggetti in possesso del requisito soggettivo, stabiliti in Italia, acquistano da soggetti, stabiliti nel Regno Unito. In discussione, quindi, non è il trattamento Iva di queste prestazioni quando rese ai propri alunni/discenti da soggetti “riconosciuti”, stabiliti in Italia, quanto piuttosto il trattamento Iva delle medesime prestazioni che quest’ultimi acquistano da soggetti esteri.
Nella risposta alla suddetta istanza di consulenza, l’Agenzia ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del regime di esenzione Iva, è necessario condurre un’analisi case by case per verificare il ricorrere di entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo) che connotano l’esenzione, alla stregua di quanto si farebbe nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia.
Detto ciò, per quanto riguarda la sussistenza del requisito soggettivo, nel caso in esame bisogna valutare se il fornitore estero ha ottenuto il “riconoscimento” dalle competenti autorità italiane, non potendolo “mutuare” in automatico dall’acquirente italiano, quando quest’ultimo opera in esenzione Iva perché in possesso dei necessari requisiti.
Ebbene, l’ente Certificatore dichiara di essere un ente riconosciuto dal Miur con riferimento a diversi ambiti formativi, di aver siglato diversi protocolli di intesa, anche con il ministero della Pubblica Istruzione per l’insegnamento della musica e di. Inoltre le certificazioni che lo stesso rilascia possono essere valutate come crediti formativi per l’esame di Stato.
Ne consegue che al rilascio delle certificazioni e ai servizi di formazione forniti l’istante può applicare l’esenzione Iva. In particolare, potrà fatturare tali prestazioni dal proprio numero identificativo estero (inglese), specificando che si tratta di servizi di certificazione o corsi di formazione per i quali ricorrono i requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto Iva, e che sono soggetti al reverse charge obbligatorio di cui all’articolo 17, comma 2, dello stesso decreto.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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