La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, FNC, con la pubblicazione (4 novembre 2021) del documento di ricerca sul D.L. N. 118/2021, convertito in legge 147/2021 e recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, ha delineato con chiarezza il ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata e la necessità di un cambiamento culturale nella gestione dell’organizzazione societaria per prevenire e presidiare la crisi d’impresa.
La ratio sottostante all’intervento riformatore che promuove l’attivazione tempestiva di strumenti idonei per intercettare preventivamente la crisi d’impresa nella situazione di iniziale difficoltà finanziaria, e preservare la continuità aziendale, deve ritenersi tra l’altro perfettamente allineata con gli obiettivi che la Direttiva Europea UE2019/1023 auspica.
Tuttavia, si evidenzierà nel proseguo che, nelle ipotesi in cui la società nomini un revisore legale e non l’organo di controllo – nomine peraltro ricorrenti nelle micro e piccole società destinatarie privilegiate delle misure recate dal D.L. n. 118/2021 – l’art. 15 D.L. n. 118/2021 non potrà trovare applicazione, con significativo svuotamento della filosofia di base che sorregge l’intervento riformatore volto ad incentivare la composizione negoziata.
Il riferito documento della FNC passando attraverso chiare precisazioni sul regime dei controlli delle società destinatarie della previsione, soffermandosi sui doveri declinati nell’art. 15 D.L. n. 118/2021 ( nonché sulla prevenzione e l’emersione tempestiva della crisi, le segnalazioni dell’organo di controllo, l’accesso alle trattative per la composizione negoziata) ha inteso evidenziare:
-la funzione consultiva dell’organo di controllo;
– il ruolo del medesimo durante le trattative;
– lo scambio di informazioni tra organo di controllo ed esperto durante le trattative;
– la vigilanza dell’organo di controllo a seguito della composizione negoziata.
A) L’organo di controllo: ruoli e flussi informativi
1) Il ruolo preventivo e lo scambio di informazioni
Il punto di novità del D.L 118/2021 riguarda l’introduzione di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, che pur prevedendo un percorso strutturato, risulta all’evidenza semplificato se posto a confronto con la procedura di composizione assistita condotta dinanzi all’OCRI, e viene gestito da un esperto indipendente con diligenza, riservatezza, imparzialità e terzietà rispetto alle parti e ai soggetti coinvolti.
L’accesso alla composizione negoziata è volontario, in quanto le trattative iniziano previa istanza dell’imprenditore. Nelle società di capitali e nelle cooperative tale istanza può generare dalla segnalazione effettuata dall’organo di controllo, quando nominato, per la sussistenza dei presupposti individuati dal D.L. n. 118/2021.
L’intervento dell’organo di controllo, oltre che nella funzione di prevenzione, conformemente a quanto stabilisce l’art. 2403 c.c., interviene nella c.d. fase di emersione tempestiva delle situazioni di squilibrio patrimoniale o economico e finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza e durante le trattative. In aggiunta, il D.L. n. 118/2021 prevede alcune ipotesi in cui l’organo di controllo scambia rilevanti informazioni con l’esperto indipendente, ai fini del buon esito delle trattative.
Il ruolo proattivo dell’organo di controllo nell’effettuare la segnalazione all’organo di amministrazione e l’adempimento diligente degli obblighi di vigilanza durante le trattative, è comunque e sempre valutato secondo la responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c.
2) Il ruolo proattivo ed il cambio di cultura aziendale
Alla luce del rinvio dell’entrata in vigore della procedura di allerta c.d. interna, attivabile dall’organo di controllo ai sensi dell’art. 14 del Codice della crisi e quella della c.d. allerta esterna attivabile dai creditori pubblici qualificati, ai sensi dell’art. 15 del Codice della crisi, il D.L. n. 118/2021 ribadisce la centralità del ruolo svolto dall’organo di controllo nelle situazioni di emersione della crisi, così come di pre-crisi, ovvero nelle situazioni in cui l’impresa versi in una insolvenza reversibile. Sotto tale profilo, la previsione contenuta nell’art. 1-bis apportato in sede di conversione in legge del D.L. n. 118/2021 che, con un’ulteriore modifica dell’art. 379, terzo comma, del Codice della crisi, nei casi di cui all’art. 2477, secondo comma, lettera c), c.c.-, consente alle s.r.l. e alle società cooperative, che non vi abbiano già provveduto, di differire la possibilità di nominare obbligatoriamente, per la prima volta, l’organo di controllo, anche monocratico, o il revisore legale (persona fisica o società), alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, vale a dire nel 2023.
Ancorché la previsione dell’art. 379 del Codice della crisi sia strettamente funzionale a garantire il pieno funzionamento dell’ organo di controllo alla data di entrata in vigore del Codice e soprattutto della procedura di allerta, rinviata al 31 dicembre 2023, appare difficilmente confutabile che la segnalazione dell’organo di controllo disciplinata nell’art. 15 D.L. n. 118/2021, attivando il confronto tra sindaci e organo di amministrazione, potrebbe favorire – ma anche scongiurare, potendo gli amministratori attivarsi con l’adozione di differenti provvedimenti – la presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto.
Il ruolo proattivo svolto dall’organo di controllo nell’emersione delle crisi, risponde, secondo pareri diversi, all’esigenza di un cambio di mentalità nella gestione dell’organizzazione societaria.
B) Forma giuridica societaria e soggetti obbligati alla segnalazione
Secondo la forma giuridica d’impresa, e la scelta dell’assetto sociale più conveniente e più meno articolato tra quelli previsti dal codice civile, i soggetti preposti all’obbligo di segnalazione possono essere:
– nelle s.p.a. : il collegio sindacale nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ma anche il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico di amministrazione e controllo, ed il comitato per il controllo e la gestione, nel sistema monistico;
– nelle s.r.l., il dovere di segnalare ricadrà sull’organo di controllo societario, vale a dire sul collegio sindacale o sull’organo monocratico, il c.d. sindaco unico;
– per quanto attiene alle società cooperative, l’art. 2543 c.c. declina il principio per cui la nomina del collegio sindacale si rende obbligatoria in tutte le società cooperative, a prescindere dal tipo sociale adottato, nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari.
C) Conclusioni
Nella nuova prospettiva di intervenire sollecitamente (e anticipatamente) per la ristrutturazione, l’attività di prevenzione svolta dall’organo di controllo, ancora una volta sacrificata in nome dei maggiori oneri amministrativi per le società, rappresenta per le stesse società senza dubbio un valore aggiunto.
In più, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi in ordine alla perentorietà della nomina dell’organo di controllo, occorre precisare, che il menzionato art. 1-bis modifica unicamente il terzo comma dell’art. 379 del Codice della crisi e non anche l’art. 2477 c.c. . vale a dire che, l’art. 379 e la proroga del termine trovano applicazione unicamente ai fini della prima nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019. Ne consegue che, effettuata la nomina, le società soggiacciono al regime di nomina e cessazione dell’organo di controllo disciplinato nell’art. 2477 c.c., qualora si tratti di s.r.l., o, con le precisazioni precedentemente effettuate, nell’art. 2543 c.c. qualora si tratti di società cooperativa.
Alla luce di tanto, appare evidente che, nelle ipotesi in cui la società nomini un revisore legale e non l’organo di controllo – nomine peraltro ricorrenti nelle micro e piccole società destinatarie privilegiate delle misure recate dal D.L. n. 118/2021 – l’art. 15 D.L. n. 118/2021 non può trovare applicazione con significativo svuotamento della filosofia di base che sorregge l’intervento riformatore volta a incentivare l’impresa ad accedere alla composizione negoziata.
Per dotare di maggiore incisività i nuovi istituti, pertanto, in alternativa all’estensione dell’obbligo della segnalazione al revisore legale che, comunque non partecipa all’attività sociale, potrebbe essere opportuno rimeditare una modifica dell’art. 2477 c.c.;
– ampliando i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale (o del sindaco unico) nelle s.r.l. le quali, stando all’attuale formulazione dell’art. 2477, secondo comma, c.c., possono sottrarsi all’ambito applicativo dell’art. 15 D.L. n. 118/2021 per aver nominato il solo revisore legale;
– per altro verso, dovrebbe essere vagliata l’ipotesi di limitare la nomina del revisore esterno ai soli casi in cui risulti già nominato un organo di controllo non incaricato della funzione di revisione, ritenendo, per l’effetto del D.L. 118/2021 imprescindibile l’attività di vigilanza sulla gestione esercitata dall’organo di controllo.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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