Il maxi emendamento del Governo alla Manovra 2022 rivoluziona le trattenute fiscali nei confronti delle persone fisiche, in primis per i lavoratori dipendenti. Dal taglio dell’IRPEF passando per le detrazioni d’imposta, fino ad arrivare al cosiddetto “Bonus 100 euro”, prende forma la riscrittura delle regole sulla tassazione contenuta nel Disegno di legge di Bilancio 2022 attualmente in discussione al Senato.
L’emendamento dell’esecutivo interviene infatti sul trattamento integrativo pari a 1.200 euro netti annui, introdotto dal Decreto legge n. 3/2020 in sostituzione dell’ex “Bonus Renzi”, a decorrere dal 1° luglio 2020 ed a beneficio di coloro che producono redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Il credito d’imposta (aggiuntivo al netto in busta) equivale a 100 euro medi mensili e spetta a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 28 mila euro.
Per i lavoratori che totalizzano un reddito eccedente i 28 mila euro ma non superiore a 40 mila euro spetta invece un’ulteriore detrazione di importo decrescente all’aumentare del reddito. Misura, quest’ultima, non risparmiata dalle modifiche contenute in Manovra.
Analizziamo le novità in dettaglio.
A seguito del maxi emendamento il nuovo articolo 2 della bozza del Ddl Bilancio modifica (comma 2) a partire dal prossimo anno l’impianto del trattamento integrativo come disciplinato dal Decreto legge 5 febbraio 2020 numero 3 (convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2020 numero 21), in primo luogo abbassando il limite di reddito al di sotto del quale scatta il diritto ai 100 euro medi mensili.
In particolare, si prevede il riconoscimento del bonus a coloro che totalizzano un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, rispetto agli attuali 28 mila.
Per i soli contribuenti con reddito complessivo superiore a 15 mila euro ma non eccedente i 28 mila euro (articolo 2 comma 2 del ddl Bilancio) spetta comunque il trattamento integrativo a patto che la somma di:
– Detrazioni previste agli articoli 12 e 13, comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi contenuto nel DPR 22 dicembre 1986 numero 917);
– Detrazioni disciplinate dall’articolo 15 comma 1, lettere a) e b) e comma 1-ter sempre del TUIR, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
– Rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15 comma 1 lettera c) e 16-bis del TUIR;
– Detrazioni previste da altre disposizioni normative per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
In tal caso, tuttavia, l’ammontare del bonus non sarà pari a 1.200,00 euro (come al contrario previsto per chi ha un reddito complessivo fino a 15 mila euro) ma corrispondente “alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda”.
Pertanto, nel calcolare la spettanza ed il valore del trattamento integrativo per la fascia 15 – 28 mila euro assumeranno importanza:
– La somma delle detrazioni (quota A);
– L’imposta lorda (quota B).
Soltanto se la quota A (detrazioni) sarà di importo superiore alla quota B (imposta lorda), il contribuente avrà diritto al bonus.
La quota A corrisponderà pertanto alla somma di:
– Detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia;
– Detrazioni per mutui o prestiti;
– Detrazioni per spese sanitarie ed altre detrazioni.
La quota B, al contrario, sarà pari all’imposta lorda, determinata in base agli scaglioni di reddito, anche questi oggetto di modifica ad opera della Manovra 2022.
Le detrazioni da considerare per la spettanza del trattamento integrativo saranno innanzitutto:
– Detrazioni per carichi di famiglia, nello specifico coniuge, figli o altri familiari a carico (articolo 12 comma 1 del TUIR);
– Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati (articolo 13 comma 1 del TUIR).
Assumeranno inoltre rilevanza, ai fini del diritto e del calcolo del bonus, le seguenti detrazioni applicate in ragione delle spese sostenute per prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021:
– Detrazioni per interessi passivi e relativi oneri accessori in virtù di prestiti o mutui agrari (articolo 15 comma 1 lettera a del TUIR);
– Detrazioni per interessi passivi e relativi oneri accessori in virtù di mutui garantiti da ipoteca contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare ad adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1 lettera b del TUIR);
– Detrazioni per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15 comma 1-ter del TUIR).
L’erogazione del bonus 100 euro per la fascia 15 – 28 mila euro terrà in considerazione anche le rate delle seguenti detrazioni, riconosciute per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021:
– Detrazioni per spese sanitarie (articolo 15 comma 1 lettera c del TUIR);
– Detrazioni previste da altre disposizioni normative (il cui elenco dettagliato si auspica sarà oggetto di apposita circolare esplicativa dell’Agenzia entrate).
L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo ai fini fiscali del contribuente aliquote differenti in base agli scaglioni di reddito, questi ultimi peraltro oggetto di modifica ad opera sempre dell’articolo 2 della bozza di Manovra.
Attualmente, i redditi fino a 15 mila euro scontano un’aliquota del 23%. A seguire:
– 27% per la fascia di reddito oltre 15 mila e fino a 28 mila euro;
– 38% per la fascia di reddito oltre 28 mila e fino a 55 mila euro;
– 41% per la fascia di reddito oltre 55 mila e fino a 75 mila euro;
– 43% per la fascia di reddito oltre 75 mila euro.
Le modifiche previste dal ddl Bilancio (articolo 2 comma 1 lettera a) mirano ad introdurre i seguenti valori:
– 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
– 25% per la fascia di reddito oltre 15 mila e fino a 28 mila euro;
– 35% per la fascia di reddito oltre 28 mila e fino a 50 mila euro;
– 43% per la fascia di reddito oltre 50 mila euro.
Applicando i valori attualmente in vigore, un contribuente con reddito complessivo pari a 30 mila euro, avrebbe un’imposta lorda pari alla somma di:
– 000 * 23% = 3.450,00 euro;
– (28.000 – 15.000) * 27% = 3510,00 euro +;
– (30.000 – 28.000) * 38% = 760,00 +;
per un totale di 3.450,00 + 3.510,00 + 760,00 = 7.720 euro di IRPEF lorda.
Il ddl Bilancio elimina dal prossimo anno l’ulteriore detrazione prevista dall’articolo 2 del Decreto legge n. 3/2020 per chi ha redditi compresi nella fascia 28.000 – 40.000 euro oltre, naturalmente, all’attuale possibilità per il datore, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, di:
– Trattenere le quote di trattamento integrativo anticipate nei singoli mesi di paga;
– Applicare l’ulteriore detrazione;
nei confronti dei lavoratori che si collocano nella forbice reddituale sopra citata.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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